2.5. Il compito generale del pubblico ministero, sancito dall'art. 16 cpv. 1 CPP, consiste nel garantire l'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato, in osservanza al principio dell'intervento d'ufficio e al principio di legalità dell'azione penale (art. 7 cpv. 1 CPP), così come con riferimento al principio della parità di trattamento (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP, art. 29 cpv. 1 Cost.) [Messaggio CF del 21.12.2005, pubblicato in FF 2006 p. 989 ss., p. 1042; Commentario CPP - M. MINI, art. 16 CPP n. 2]. In altre parole il procedimento penale va aperto e condotto in ugual modo contro tutti gli indiziati ("Verdächtigte") [BSK StPO - H. USTER, art. 16 CPP n. 2;