1.2. Il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), ispirandosi alle disposizioni in materia di ricusazione previste nella Legge sul Tribunale federale del 17.06.2005 (art. 34 ss. LTF), non prevede più un termine massimo entro il quale presentare la domanda di ricusazione (come precedentemente era stabilito dall'art. 46 CPP TI): dispone che la presentazione della domanda avvenga senza indugio ("ohne Verzug", "sans délai"). In altre parole la stessa va inoltrata il più presto possibile, ovverossia nei giorni successivi la conoscenza del motivo di ricusazione, pena perenzione di tale diritto (sentenze TPF BB.2011.23 del 14.03.2011; TF 1B_277/2008 del 13.11.2008;