Fino alla decisione, il ricusando continua ad esercitare la sua funzione (art. 59 cpv. 3 CPP). La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 58 cpv. 1 CPP). Il ricusando si pronuncia sulla domanda (art. 58 cpv. 2 CPP).