Giusta l'art. 59 cpv. 1 CPP, la giurisdizione di reclamo è l'autorità competente a decidere, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente, sulla domanda di ricusazione nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f CPP oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e CPP. La decisione è resa per scritto e motivata (art. 59 cpv. 2 CPP). Fino alla decisione, il ricusando continua ad esercitare la sua funzione (art. 59 cpv.