{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-134_2012-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111489&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cca66b888e658c813bfc908bb0ce844d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione contro il procuratore pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:37", "Checksum": "c621dfa432178be00cca0cb39f3a04c8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.134\nRegesto:\nIstanza di ricusazione contro il procuratore pubblico\n\n2.5.\nIl compito generale del pubblico ministero, sancito dall'art. 16 cpv. 1 CPP, consiste nel garantire l'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato, in osservanza al principio dell'intervento d'ufficio e al principio di legalità dell'azione penale (art. 7 cpv. 1 CPP), così come con riferimento al principio della parità di trattamento (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP, art. 29 cpv. 1 Cost.) [Messaggio CF del 21.12.2005, pubblicato in FF 2006 p. 989 ss., p. 1042; Commentario CPP - M. MINI, art. 16 CPP n. 2]. In altre parole il procedimento penale va aperto e condotto in ugual modo contro tutti gli indiziati (\"Verdächtigte\") [BSK StPO - H. USTER, art. 16 CPP n. 2; N. SCHMID, Praxiskommentar, art. 16 CPP n. 1]. L'autore Keller precisa che la garanzia dell'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato significa in particolare: uniformità nell'applicazione del diritto penale materiale e processuale nel rispetto della giurisprudenza federale, non però uniformità nella commisurazione della pena in relazione al decreto d'accusa o nel giudizio secondo il rito abbreviato, applicazione dei medesimi criteri nell'ambito della rinuncia al procedimento penale di cui all'art. 8 CPP, conformità delle proposte nell'atto d'accusa in relazione alle qualificazioni giuridiche, alle pene e alle misure come pure una prassi uniforme per quanto riguarda l'introduzione dei rimedi giuridici (ZK StPO - A. J. KELLER, art. 16 CPP n. 2).\nIl cpv. 2 dell'art. 16 CPP elenca inoltre le tre funzioni nell'ambito delle quali il pubblico ministero assolve il suddetto compito, ossia: dirigere la procedura preliminare, condurre l'istruzione e, se del caso, promuovere e sostenere l'accusa (Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p.1042-1043).\nNel corso del procedimento penale il pubblico ministero cambia la propria funzione.\nNella procedura preliminare - di cui egli è interamente responsabile -, ovverossia durante la procedura investigativa della polizia e l'istruzione, il pubblico ministero dirige il procedimento ed interviene in posizione sovrana rispetto all'imputato. Nondimeno egli è tenuto al rispetto del principio della verità materiale ancorato all'art. 6 CPP che gli fa obbligo di raccogliere d'ufficio tutte le prove necessarie per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (cpv. 1), indipendentemente dalle domande o dalle dichiarazioni o dall'atteggiamento passivo dei partecipanti al processo. Ciò comporta per le autorità di perseguimento penale il compito non solo di raccogliere le prove a carico dell'imputato bensì anche quello di verificare con la medesima cura gli elementi a suo discarico (cpv. 2) [Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p. 1036; Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n. 1-3; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 16 CPP n. 7]. In altre parole, secondo quanto voluto dal legislatore, in questa fase del procedimento, il pubblico ministero deve assumere una posizione neutrale nei confronti dell'imputato e delle altre parti.\nCiononostante nella procedura preliminare il procuratore pubblico deve partire da un'ipotesi accusatoria: nel diritto procedurale penale svizzero (sia prima e sia dopo l'entrata in vigore l'1.01.2011 del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero) vige infatti il cosiddetto principio \"in dubio pro duriore\", secondo cui il magistrato inquirente dispone l'abbandono del procedimento soltanto in caso di evidente impunità rispettivamente di assenza manifesta di un presupposto processuale (sentenze TF 1B_123/2011 dell'11.07.2011 consid. 7. 1B_46/2011 dell'1.06.2011 consid. 4.; 1B_1/2011 del 20.04.2011 consid. 4.; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 36; HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrechts, 2a. ed., n. 1375). Nei casi dubbi egli deve per contro procedere con la promozione dell'accusa, sottoponendo il caso ad una corte del merito, tranne se s'impone l'emanazione di un decreto d'accusa (sentenze TF 1B_123/2011 dell'11.07.2011 consid. 7.; 1B_46/2011 dell'1.06.2011 consid. 4.; 1B_1/2011 del 20.04.2011 consid. 4.). Quali correttivi, in caso di omissione dell'obbligo di esaminare le circostanze a carico e a scarico con la medesima cura ancorato all'art. 6 cpv. 2 CPP, il CPP riconosce alle parti la facoltà di porre domande agli interrogati (art. 147 cpv. 1, 341 cpv. 2 CPP) e di presentare istanze probatorie a vari stadi del procedimento penale (art. 107 cpv. 1 lit. e, 318 cpv. 1, 331 cpv. 2, 345, 349, 389 cpv. 3 CPP). Il correttivo più efficace, in realtà, è costituito dal verdetto, ossia dal momento, in termini temporali, più prossimo alla verità materiale, quando viene pronunciato il giudizio fondandosi sul quadro probatorio più completo possibile. Infatti, è al più tardi quello il momento processuale della verifica della solidità dell'impianto probatorio accusatorio. Se il pubblico ministero, violando l'obbligo previsto dall'art. 6 cpv. 1 CPP, ha condotto un'istruttoria a senso unico, l'impianto si sgretola (Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n. 10).\nCon la promozione dell'accusa la posizione del procuratore pubblico cambia, segnatamente per rapporto all'imputato. Egli non ha più la direzione del procedimento - nemmeno la facoltà di ordinare ulteriori atti istruttori per rapporto alle fattispecie divenute oggetto dell'atto d'accusa o di ordinare misure coercitive - e, conformemente all'art. 104 cpv. 1 lit. c CPP, diventa parte al dibattimento (\"Hauptverhandlung\") così come nella procedura di ricorso (\"Rechtsmittelverfahren\"). In quanto tale il pubblico ministero non è più tenuto a mantenere una posizione neutrale rispetto alle parti. Nondimeno egli rimane sottoposto al principio della correttezza processuale (\"Prinzip der Fairness\") come pure sottostà al divieto dell'arbitrio (\"Willkürverbot\") [ZK StPO - A. J. KELLER, art. 16 CPP n. 7-12 e art. 56 CPP n. 36-37].\n"}