{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-134_2012-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111489&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cca66b888e658c813bfc908bb0ce844d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione contro il procuratore pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:37", "Checksum": "c621dfa432178be00cca0cb39f3a04c8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.134\nRegesto:\nIstanza di ricusazione contro il procuratore pubblico\n\n1.2.\nIl Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), ispirandosi alle disposizioni in materia di ricusazione previste nella Legge sul Tribunale federale del 17.06.2005 (art. 34 ss. LTF), non prevede più un termine massimo entro il quale presentare la domanda di ricusazione (come precedentemente era stabilito dall'art. 46 CPP TI): dispone che la presentazione della domanda avvenga senza indugio (\"ohne Verzug\", \"sans délai\").\nIn altre parole la stessa va inoltrata il più presto possibile, ovverossia nei giorni successivi la conoscenza del motivo di ricusazione, pena perenzione di tale diritto (sentenze TPF BB.2011.23 del 14.03.2011; TF 1B_277/2008 del 13.11.2008; BSK StPO - M. BOOG, art. 58 CPP n. 5; CR CPP, J.-M. VERNIORY, art. 58 CPP n. 8).\nNon fissando più il testo di legge un numero di giorni preciso, ai fini del giudizio sulla tempestività occorre valutare di volta in volta le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (Commentario CPP - M. MINI, art. 58 CPP n. 4; ZK StPO - A. J. KELLER, art. 58 CPP n. 3-4). Situazione quest'ultima realizzata quando le parti utilizzano l'istituto della ricusazione come \"ancora di salvataggio\", presentando una domanda in tal senso solo dopo aver preso conoscenza di una decisione negativa nei loro confronti oppure dopo essersi rese conto che l'istruttoria non sta seguendo il corso auspicato (CR CPP - J.-M. VERNIORY, art. 58 CPP n. 5).\n1.3.\nNel caso concreto, conformemente all'art. 59 cpv. 1 CPP pacifica è la competenza di questa Corte, quale autorità di reclamo ex art. 62 cpv. 2 LOG, a pronunciarsi sulla domanda di ricusazione.\nProblematica appare la tempestività della domanda di ricusazione, in quanto sono trascorsi 10/11 giorni dall’interrogatorio all’invio dello scritto di ricusazione.\nLa questione della tempestività può comunque rimanere irrisolta, in considerazione dell’esito dell’istanza per quanto esposto di seguito.\n2. 2.1.\nL’istante, per l’interrogatorio del 20.3.2012, lamenta di essersi sentita “offesa per alcune domande che ritengo altamente lesive della mia sfera privata e intima”.\nIl patrocinatore ha ricordato come l’istante sia stata soggettivamente profondamente toccata nel proprio intimo da domande francamente a suo dire non pertinenti all’oggetto del procedimento.\nIl procuratore pubblico ricusato ha per contro comunicato di non intravvedere alcun motivo, ai sensi dell’art. 56 CPP, per astenersi dalla trattazione del procedimento.\n2.2.\nGiusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale.\nLa garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (sentenze TF 1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 I 238, consid. 2.1; 131 I 24, consid. 1.1; 126 I 68 consid. 3a): a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di \"giusto mediatore\" (DTF 135 Ia 14).\nSebbene la semplice affermazione di parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: basta la constatazione oggettiva di circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua ricusazione (sentenze TF 6B_556/2010 del 18.01.2011; 1B_305/2010 del 25.10.2010 e 1B_264/2009 del 18.11.2009; DTF 134 IV 289 consid. 6.2.1; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.03.2011).\nL'imparzialità del giudice è presunta - in modo refragabile - per non rendere illusoria l'organizzazione regolare della competenza dei tribunali e per non svuotare del proprio contenuto la garanzia di un giudice costituzionale (ZK StPO - A. J. KELLER, art. 56 CPP n. 11; Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, art. 34 LTF n. 533-535; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, p. 192-193 n. 509).\nLa ricusazione riveste un carattere eccezionale, per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve essere ammessa solo in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice (Commentario CPP - M. MINI, art. 56 CPP n. 10).\nSotto il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Una parte (al procedimento) può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità ma è decisivo sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza TF 1B_264/2009 del 18.11.2009, consid. 2.3; DTF 134 I 238, consid. 2.1.; 131 I 24 consid. 1.1.; sentenza TPF BB.2011.23 del 14.03.2011).\nIl principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali di cui agli art. 12 e 13 CPP.\n"}