{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-134_2012-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111489&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cca66b888e658c813bfc908bb0ce844d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione contro il procuratore pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:37", "Checksum": "c621dfa432178be00cca0cb39f3a04c8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.134\nRegesto:\nIstanza di ricusazione contro il procuratore pubblico\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di ricusazione 31.3/2.4.2012 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\na carico del procuratore pubblico Chiara Borelli nel procedimento penale inc. MP __________; |\nrichiamate le osservazioni 4.4.2012 del magistrato inquirente, mediante le quali chiede di respingere l’istanza;\nrichiamato lo scritto 16/17.4.2012 del patrocinatore dell’istante, mediante il quale evidenzia la situazione in cui è venuta a trovarsi la propria cliente e che ha portato all’istanza di ricusazione;\nrichiamato lo scritto 23.4.2012 mediante il quale il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da aggiungere;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. A seguito della morte suicida della figlia dell’istante avvenuta il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) ed ha ordinato l’autopsia e l’esame tossicologico per chiarire il momento, le cause e le circostanze del decesso.\nCon successivo scritto del 2/3.2.2012, l’istante (tramite il proprio patrocinatore) ha chiesto l’apertura di un procedimento penale per omicidio colposo, per verificare l’eventuale responsabilità di terzi (medici curanti) nel decesso.\nb. A seguito di citazione, in data 20.3.2012, il procuratore pubblico incaricato del procedimento ha sentito la qui istante, in veste di accusatrice privata, alla presenza del proprio patrocinatore. L’interrogatorio, iniziato alle 14.00, è terminato alle 17.10.\nc. Con scritto 31.3/2.4.2012, anticipato da un articolo apparso su di un domenicale del 1°.4.2012, e indirizzato al procuratore generale, la qui istante ha ricusato il procuratore pubblico Chiara Borelli in quanto “... durante l’interrogatorio, mi sono sentita offesa per alcune domande che ritengo altamente lesive della mia sfera privata e intima”, chiedendo al contempo di sostituire il procuratore pubblico con un collega e sollecitando un’accelerazione nella conduzione del procedimento.\nd. Con scritto 4.4.2012, il procuratore generale ha trasmesso per evasione a questa Corte lo scritto surriferito, unitamente a copia dell’articolo di stampa menzionato, comunicando di non intravvedere motivi per una diversa assegnazione dell’incarto.\ne. Con scritto di medesima data, il procuratore pubblico Chiara Borelli ha comunicato di non intravvedere alcun motivo, ai sensi dell’art. 56 CPP, per astenersi dalla trattazione del procedimento, sottolineando il carattere eccezionale dell’istituto della ricusazione.\nf. Il patrocinatore dell’istante, cui sono stati inviati lo scritto del procuratore generale e del procuratore pubblico incaricato del caso, ha comunicato che l’istanza di ricusazione è un’iniziativa della propria patrocinata, di modo che non ha voluto esprimersi, se non per ricordare che IS 1 si è sentita soggettivamente profondamente toccata nel proprio intimo da domande francamente a suo dire non pertinenti l’oggetto del procedimento.\ng. Nuovamente invitato a determinarsi, il magistrato inquirente, con scritto 23.4.2012, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l'art. 59 cpv. 1 CPP, la giurisdizione di reclamo è l'autorità competente a decidere, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente, sulla domanda di ricusazione nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f CPP oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e CPP.\nLa decisione è resa per scritto e motivata (art. 59 cpv. 2 CPP). Fino alla decisione, il ricusando continua ad esercitare la sua funzione (art. 59 cpv. 3 CPP).\nLa parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 58 cpv. 1 CPP).\nIl ricusando si pronuncia sulla domanda (art. 58 cpv. 2 CPP).\n"}