che, come esposto in entrata, PI 4 – interpellato da questa Corte in ossequio al diritto di essere sentito – non ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: