Anche sotto tale aspetto il gravame trova quindi accoglimento. 3.La nota professionale 7.6.2011 dell’avv. RE 1 è pertanto riconosciuta così come esposta, con l’unica riduzione di 40 min relativi all’invio di copie per conoscenza al cliente, come esposto al considerando 2.1. Considerato poi che, anche se il reclamante non ha contestato esplicitamente la tariffa oraria di CHF 180.-- applicata dal GPC nella decisione impugnata, l’avv. RE 1 chiede nel petitum del gravame che la sua nota d’onorario 7.6.2011 sia “integralmente confermata” (reclamo 12/16.1.2012, p. 5), si giustifica di applicare la tariffa oraria di CHF 280.-- così come esposta nella nota professionale in discussione.