decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14). L'avv. RE 1 ha introdotto il 12/16.1.2012 il proprio gravame contro il citato decreto al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello, che la cancelleria del Tribunale d'appello in data 13.1.2012 ha trasmesso per competenza a questa Corte. In tali circostanze, anche il termine di 10 giorni per presentare reclamo a questa Corte (cfr. l'art. 396 cpv. 1 CPP) è rispettato. 1.3.3. L’avv. RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Le esigenze di forma e motivazione sono rispettate.