1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.3.2. Nel caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi nel proprio decreto emanato il 9.1.2012 al dispositivo n. 3 ha - erroneamente - indicato che "Contro la presente decisione è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di moderazione" (cfr. decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).