Il nuovo art. 135 cpv. 3 lit. a CPP - applicabile dalla sua entrata in vigore in base agli art. 448 e 449 CPP e anche al caso concreto, non rientrando lo stesso nella fattispecie prevista dall'art. 453 CPP - stabilisce infatti che, in materia di retribuzione, il difensore d'ufficio (ora unico istituto previsto) può interporre reclamo (giusta gli art. 393 ss. CPP) alla giurisdizione di reclamo, che a tenore dell'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali. Ne discende la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.