Il magistrato ha ritenuto di non poter riconoscere il tempo esposto per l’invio di copie per conoscenza al cliente, “in quanto non sempre necessarie per la difesa e comprese più in generale nelle spese generali dello studio legale (./. 40 min.)”, ha ridotto di 60 min il tempo per il colloquio con il cliente del 1°.10.2010, e di 300 min quello per la preparazione al dibattimento, “avendo il difensore partecipato a tutto il dibattimento ed essendosi associato alle richieste del PP” (decreto di tassazione 9.1.2012, p. 1, AI 14).