{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-12_2012-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111448&nX40_KEY=4711126&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1659c4f84a0f97b3ba073269563dee81"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:36:45", "Checksum": "95fc8c58fc94708664217826e880d7da", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.12\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria\n\n2.2.\nPer quanto concerne la riduzione di 60 min relativi al colloquio con il cliente avvenuto il 1°.10.2010, si ritiene che la stessa non sia giustificata da sufficienti motivi.\nTale incontro è infatti avvenuto 5 giorni prima dell’apertura del processo, che non va dimenticato si è trattato di un dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali per il reato, tra gli altri, di tentato (duplice) omicidio intenzionale, dove PI 2 era appunto una delle vittime di tale crimine.\nLo stesso è stato infatti colpito, in data 24.1.2010, all’interno della discoteca __________ di __________, “con sei coltellate di cui una all’emitorace sinistro che determinò un idro-pneumotorace e una contusione polmonare, quattro all’addome delle quali una trapassò la parete addominale giungendo a ledere il fegato ed il legamento gastrocolico ed una al braccio sinistro, provocando (...) lesioni gravi che necessitarono la sottoposizione (...) ad intervento chirurgico” (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali 8.10.2010, p. 2, inc. TPC __________).\nDalla nota professionale di cui sopra risulta inoltre che il reclamante ha incontrato il cliente una prima volta in data 11.6.2010 ed unicamente, una seconda volta, appunto in data 1.10.2010 poco prima del processo di cui sopra.\nConsiderata la fattispecie che andava discussa, come sopra riportato, un colloquio di due ore, pochi giorni prima del dibattimento, appare quindi più che giustificato e non esula le necessità del procedimento penale, peraltro sfociato - come detto- in una sentenza di condanna.\nSu tale aspetto il gravame merita quindi accoglimento.\n2.3.\nA medesima conclusione si giunge per quanto attiene alla riduzione di 300 min per la preparazione al dibattimento.\nDalla nota professionale in questione risulta, in data 4.10.2010 la posizione relativa a “Preparato processo” per 8:00 ore, ed in data 5.10.2010 ancora “Preparato processo” per 5:00 ore, quest’ultima non riconosciuta in maniera integrale dal GPC nella decisione impugnata.\nOra, come esposto al considerando precedente, vista la gravità del caso, riguardante appunto un fatto di sangue con pesanti conseguenze per PI 2, il tempo esposto dall’avv. RE 1 per la preparazione del dibattimento appare adeguato, e ciò anche se si trattava di patrocinare la parte civile e non l’imputato.\nNon va dimenticato poi che il reclamante non ha partecipato a tutta la fase d’inchiesta ma è intervenuto, come più volte ribadito dallo stesso, unicamente al momento dell’emanazione dell’atto d’accusa. L’avv. RE 1 ha quindi dovuto studiare ed esaminare tutti gli atti processuali di cui all’incarto MP __________/ACC __________, nonché preparare l’arringa e l’interrogatorio delle parti in aula.\nAnche sotto tale aspetto il gravame trova quindi accoglimento.\n3.La nota professionale 7.6.2011 dell’avv. RE 1 è pertanto riconosciuta così come esposta, con l’unica riduzione di 40 min relativi all’invio di copie per conoscenza al cliente, come esposto al considerando 2.1.\nConsiderato poi che, anche se il reclamante non ha contestato esplicitamente la tariffa oraria di CHF 180.-- applicata dal GPC nella decisione impugnata, l’avv. RE 1 chiede nel petitum del gravame che la sua nota d’onorario 7.6.2011 sia “integralmente confermata” (reclamo 12/16.1.2012, p. 5), si giustifica di applicare la tariffa oraria di CHF 280.-- così come esposta nella nota professionale in discussione. Viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 42 ore a 280.--/ora (tariffa come richiesta).\n4.In siffatte circostanze, il gravame è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 ripetibili ridotte, vista la sua parziale soccombenza.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 62 cpv. 2 LOG, la vLag, il vCPP TI ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. Brenno Canevascini, __________, CHF 100.-- (cento) a titolo di ripetibili.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}