{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-12_2012-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111448&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1659c4f84a0f97b3ba073269563dee81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:29", "Checksum": "d9ab3f310cab8e776c2bcc5cfa4d0e3c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.12\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria\n\n\nL’avv. RE 1 contesta infine il mancato riconoscimento di 5 ore per la preparazione del dibattimento, affermando di aver dovuto leggere l’intero incarto (composto da 3 classificatori), preparare l’interrogatorio delle parti in aula (viste anche le numerose divergenze emerse tra i vari testimoni) e preparare l’arringa (durata circa 40 min). Lo stesso ribadisce inoltre al proposito di non aver partecipato alla fase d’inchiesta ma di essere intervenuto solo al momento dell’emanazione dell’atto d’accusa.\nPostula infine la messa a carico dello Stato di tassa di giustizia e spese, nonché il riconoscimento di CHF 300.-- a titolo di ripetibili per l’allestimento del presente gravame.\nin diritto\n1. 1.1.\nL'1.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che, tra l'altro, disciplina il patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria agli art. 132 ss. CPP. Di riflesso, per la forza derogatoria del diritto federale, anche in tale materia si è reso necessario adeguare il diritto cantonale vigente sino ad allora.\nLa legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.6.2002, in vigore dal 30.7.2002, è stata abrogata e sostituita da una nuova Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011, retroattivamente posta in vigore dall'1.1.2011. Legge questa applicabile alle altre procedure non già regolate dai nuovi codici di diritto processuale penale e civile svizzero (cfr. Messaggio n. 6407 del Consiglio di Stato del 12.10.2010 concernente la Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, p. 1).\n1.2.\nOra, sino al 31.12.2010 competente a tassare le note professionali dei difensori nominati d'ufficio e dei difensori di fiducia al beneficio del gratuito patrocinio era l'autorità di nomina rispettivamente quella concedente il gratuito patrocinio, ovvero l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) giusta gli art. 22 cpv. 1 e 26 della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.6.2002 (in vigore dal 30.7.2002) - e prima di questa legge dagli art. 50 e 52 CPP TI del 19.12.1994 (in vigore dall'1.1.1996) - contro la cui decisione di retribuzione era possibile ricorrere al Consiglio di moderazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del CPP TI, art. 52 CPP TI n. 14). Con l'entrata in vigore, in particolare, del Codice di procedura penale tutto ciò è stato modificato.\nIl nuovo art. 135 cpv. 3 lit. a CPP - applicabile dalla sua entrata in vigore in base agli art. 448 e 449 CPP e anche al caso concreto, non rientrando lo stesso nella fattispecie prevista dall'art. 453 CPP - stabilisce infatti che, in materia di retribuzione, il difensore d'ufficio (ora unico istituto previsto) può interporre reclamo (giusta gli art. 393 ss. CPP) alla giurisdizione di reclamo, che a tenore dell'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali.\nNe discende la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.\n1.3.\n1.3.1.\nCon il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.\nLa persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.3.2.\nNel caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi nel proprio decreto emanato il 9.1.2012 al dispositivo n. 3 ha - erroneamente - indicato che \"Contro la presente decisione è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di moderazione\" (cfr. decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).\nL'avv. RE 1 ha introdotto il 12/16.1.2012 il proprio gravame contro il citato decreto al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello, che la cancelleria del Tribunale d'appello in data 13.1.2012 ha trasmesso per competenza a questa Corte.\nIn tali circostanze, anche il termine di 10 giorni per presentare reclamo a questa Corte (cfr. l'art. 396 cpv. 1 CPP) è rispettato.\n1.3.3.\nL’avv. RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.\nLe esigenze di forma e motivazione sono rispettate. Il gravame - nelle predette circostanze - è quindi ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nIl reclamante contesta anzitutto la prima riduzione operata dal GPC di 40 min esposti nella nota professionale in questione per l’invio di copie per conoscenza al cliente. A torto.\nQuesta Corte ritiene infatti che tale riduzione sia giustificata nella fattispecie. Nella nota professionale 7.6.2011 vi sono indicate svariate cpc, quelle che interessano la riduzione operata sono 8 cpc da 5 min l’una. Va tuttavia considerato che alcune comunicazioni e/o atti processuali, segnatamente quelli non urgenti, avrebbero potuto essere inviati per conoscenza ad PI 2 ogni 10/15 giorni, ad esempio due per volta, e ciò al fine di limitare le spese.\nIl numero di tali invii appare quindi eccessivo e non giustificato dalle effettive necessità istruttorie e quindi di patrocinio. I sopracitati 40 min vengono pertanto stralciati dalla nota professionale in questione.\n"}