{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-12_2012-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111448&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1659c4f84a0f97b3ba073269563dee81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:29", "Checksum": "d9ab3f310cab8e776c2bcc5cfa4d0e3c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.12\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nValentina Item, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 12/16.1.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\nalla decisione 9.1.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza giudiziaria, riguardo alla nota professionale 7.6.2011 concernente la retribuzione del gratuito patrocinio in favore di PI 2 (inc. GPC __________); |\npremesso che il gravame dell'avv. RE 1 è stato inoltrato il 12.1.2012 quale ricorso al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello e che la cancelleria del Tribunale il 13.1.2012 l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte;\nrichiamato lo scritto 18/19.1.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e rimettendosi – nel contempo – all’autorevole giudizio di codesta Corte;\nrichiamati gli scritti 18/19.1.2012 del procuratore pubblico Nicola Respini e 19/20.1.2012 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, mediante i quali entrambi comunicano di non formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Nell'ambito del procedimento penale (inc. MP __________) promosso nei confronti di __________ per titolo di tentato duplice omicidio intenzionale, aggressione, infrazione alla LF sulle armi, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, in relazione ai fatti avvenuti in data 24.1.2010 presso la discoteca __________ di __________, conclusosi con la sentenza di condanna 8.10.2010 emanata dalla Corte delle assise criminali (inc. __________), con istanza 11/14.6.2010 presentata all’allora Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto PI 2, in qualità di parte civile (vittima del tentato omicidio intenzionale), ha postulato la concessione del gratuito patrocinio (inc. GPC __________, AI 1).\nCon decisione 18.3.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito GPC), sedente quale ex giudice dell’istruzione e dell’arresto competente in materia Lag (legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002) al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio, ha respinto tale richiesta (AI 9).\nA seguito del reclamo 30/31.3.2011 presentato da PI 2 avverso la suddetta decisione, questa Corte con sentenza 23.5.2011 (inc. CRP __________) ha accolto il gravame ammettendo lo stesso PI 2 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte dell’avv. RE 1, per quanto concerne il procedimento di cui all’inc. TPC __________.\nb. Con scritto 7/8.6.2011 l’avv. RE 1 ha trasmesso al GPC la sua nota professionale 7.6.2011 per un totale di CHF 11'946.67, concernente il gratuito patrocinio di PI 2 nell’ambito del procedimento penale sopra citato, al fine di ottenerne la tassazione (AI 13, inc. GPC __________).\nc. Con decisione 9.1.2012 il GPC, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza giudiziaria ai sensi della legge sul patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria (Lag) in vigore al momento della chiusura del procedimento penale (ottobre 2010), ha decretato di approvare la nota professionale in questione per la somma totale di CHF 7'827.90 (decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).\nIl magistrato ha ritenuto di non poter riconoscere il tempo esposto per l’invio di copie per conoscenza al cliente, “in quanto non sempre necessarie per la difesa e comprese più in generale nelle spese generali dello studio legale (./. 40 min.)”, ha ridotto di 60 min il tempo per il colloquio con il cliente del 1°.10.2010, e di 300 min quello per la preparazione al dibattimento, “avendo il difensore partecipato a tutto il dibattimento ed essendosi associato alle richieste del PP” (decreto di tassazione 9.1.2012, p. 1, AI 14).\nPer i restanti minuti approvati (2'160 min), il GPC ha riconosciuto una tariffa oraria di CHF 180.--.\nd. Contro tale decisione si aggrava l'avv. RE 1 con reclamo 12/16.1.2012, postulandone l'accoglimento e quindi l'annullamento della decisione impugnata e la conferma integrale della sua nota d’onorario 7.6.2011.\nEgli contesta la prima riduzione operata dal GPC relativa ai 40 min legati all’allestimento delle copie per conoscenza al cliente, ritenuto che il magistrato non ha specificato quali invii erano necessari e quali no, di modo che tale defalcazione risulta pertanto essere indiscriminata e priva di giustificazione (reclamo 12/16.1.2012, p. 3).\nConfuta pure la seconda riduzione operata dal GPC di 60 min per il colloquio con il cliente del 1°.10.2010, ossia 5 giorni prima dell’apertura del processo, ritenendo che si è trattato di “un dibattimento dinnanzi ad una Corte criminale dove si dibatteva di un tentato (duplice) omicidio volontario e dove il processo era indiziario” (reclamo 12/16.1.2012, p. 3). Inoltre, afferma di aver assunto il mandato solo al momento in cui è stato emanato l’atto d’accusa e che il 1°.10.2010 “era solo la seconda volta che incontrava il cliente”, motivo per cui “un colloquio di 2 ore era ampiamente adeguato alle esigenze del caso” (reclamo 12/16.1.2012, p. 3)."}