La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto della sua difficile situazione economica, sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo รจ respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1. 3. Rimedio di diritto: