così che non è stato possibile accertare il rispetto del programma impostogli. Ciò costituisce una violazione delle condizioni e dei regolamenti applicabili in concreto, che autorizzano l'autorità competente a sospendere rispettivamente a interrompere l'esecuzione della pena tramite sorveglianza elettronica ex art. 13 del Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari. Di conseguenza la decisione qui impugnata merita di essere tutelata. 5. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto della sua difficile situazione economica, sono poste a carico del reclamante, soccombente.