La Divisione della giustizia controlla l'esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca sul luogo di domicilio del condannato (art. 12 del medesimo Regolamento). Se egli non rispetta le condizioni fissate o non si dimostra motivato durante l'esecuzione agli arresti domiciliari la Divisione della giustizia può sospendere la sua applicazione (art. 13 cpv. 1 del medesimo Regolamento). La sospensione e l'interruzione degli arresti domiciliari possono ugualmente essere ordinate per ragioni non direttamente imputabili al condannato. In casi gravi l'interruzione può essere decisa senza preavviso (art. 13 cpv. 4 e 5 del medesimo Regolamento).