Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine. 2. 2.1. Il condannato ad una pena privativa della libertà di breve durata (da 20 giorni a 12 mesi) può essere autorizzato ad eseguire la pena nella forma degli arresti domiciliari se, in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti, risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 1 e 2 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004). La Divisione della giustizia controlla l'esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca sul luogo di domicilio del condannato (art. 12 del medesimo Regolamento).