Giusta l'art. 3 cpv. 1 REPM le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure sono il Dipartimento delle istituzioni, la Divisione della giustizia, il giudice dell'applicazione della pena, la Direzione delle strutture carcerarie e l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa. Per quanto riguarda la Divisione della giustizia a tenore dell'art. 5 cpv. 1 REPM essa è "l'autorità competente" o "l'autorità di esecuzione" a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del regolamento.