Esclude in questo caso che il reclamante possa essere rimasto al buio per una decina di giorni. i. Delle ulteriori argomentazioni e dello scritto di replica 23/24.04.2012 di RE 1 si dirà - laddove necessario - nei considerandi che seguono. in diritto 1. 1.1. Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.