Riepilogati i fatti, tale autorità ha ritenuto che le constatate tre (lunghe) interruzioni di corrente dell'apparecchiatura di sorveglianza elettronica (descritte al considerando in fatto e.) sarebbero da ricondurre a una manomissione intenzionale da parte del reclamante, onde rendere di fatto impossibile la sorveglianza per un periodo di tempo. Ne sarebbe prova il fatto che durante l'esecuzione di pena tramite braccialetto sarebbero stati sostituiti in due occasioni (il 20.02.2012 e il 22.02.2012) due modem installati al domicilio di RE 1, che si sarebbero in seguito rivelati perfettamente funzionanti. Ciò varrebbe anche per il terzo modem.