Infine ha escluso la possibilità per il reclamante di eseguire, tramite sorveglianza elettronica, un'ulteriore precedente pena detentiva di 95 giorni (corrispondente a 90 aliquote giornaliere di CHF 120.-- ciascuna oltre CHF 500.-- di multa non pagate) pronunciata il 13.05.2009 dalla Pretura penale di Bellinzona (DA __________). Riepilogati i fatti, tale autorità ha ritenuto che le constatate tre (lunghe) interruzioni di corrente dell'apparecchiatura di sorveglianza elettronica (descritte al considerando in fatto e.) sarebbero da ricondurre a una manomissione intenzionale da parte del reclamante, onde rendere di fatto impossibile la sorveglianza per un periodo di tempo.