{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-128_2012-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111114&nX40_KEY=4711129&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c620a5524942e55af4ddb9d9bbeff07f"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2012.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. Competenza CRP. condizioni per l'esecuzione in forma degli arresti domiciliari"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:17:51", "Checksum": "e9e7d5f716b5014d68516f79cfd4a248", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.128\nRegesto:\nReclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. Competenza CRP. condizioni per l'esecuzione in forma degli arresti domiciliari\n\n4.4.\nMentre che nella sua audizione dell'8.03.2012 il reclamante ha ipotizzato la possibilità di un difetto alla presa della corrente rispettivamente all'interruttore della luce, segnatamente in relazione all'interruzione avvenuta tra il 27 e il 28.02.2012 (laddove il ripristino della corrente è avvenuto un minuto dopo il suono del campanello dell'appartamento di RE 1 da parte del responsabile della sorveglianza elettronica), nel suo gravame egli l'ha escluso, asserendo che \"il mio interruttore è stato controllato da dei professionisti ed è perfettamente funzionante e se necessario questo lo farò certificare\" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2). Egli ha quindi sostenuto la presenza di difetti nei modem installati al suo domicilio, che in effetti sarebbero stati sostituiti per ben tre volte. A suo dire, l'addetto che si sarebbe occupato della sostituzione degli stessi gli avrebbe \"detto in più occasioni che i nuovi modem non funzionavano come avrebbero dovuto e ne aveva già cambiati parecchi con altre persone\" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2). Di conseguenza il reclamante avrebbe sempre pensato \"di avere una serie di apparecchi difettosi, nessuno mi ha parlato di manomissione o altro prima del verbale\" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2). Egli stesso, ha infine rilevato, che avrebbe segnalato più volte malfunzionamenti del modem.\nSennonché delle asserite dichiarazioni dell'addetto che avrebbe sostituito i tre modem, agli atti non risulta alcunché.\nDalle tavole processuali emerge invece, come asserito dalla competente autorità, che il malfunzionamento segnalato dal reclamante era riferito al modem sostituito in data 20.02.2012, anche a seguito della lunga interruzione di corrente registrata dal sistema operativo centrale tra il 15.02.2012 e il 20.02.2012, e ciò per escludere problemi tecnici nell'apparecchiatura. Nel seguito, dopo collaudi, essa si è tuttavia rivelata essere funzionante. Pure funzionanti sono risultati essere gli altri due modem installati al domicilio del reclamante: sia quello sostituito in data 22.02.2012 sia quello disinserito il 28.02.2012.\nIl reclamante del resto non ha potuto confutare i risultati dei controlli tecnici effettuati dall'autorità responsabile della sorveglianza elettronica sull'apparecchiatura installata al suo domicilio.\nIn tali circostanze, appurato che le tre (lunghe) interruzioni di corrente elettrica ai modem installati al domicilio del reclamante e registrate dal sistema operativo centrale, non possono essere ricondotte a manchi di corrente durati ininterrottamente su più giorni conseguenti ad un sovraccarico delle valvole che si sarebbero quindi disinserite, e nemmeno sono conseguenti, dopo opportune verifiche, a difetti e/o a malfunzionamenti dei modem installati al domicilio del reclamante, le stesse non possono derivare che da manomissioni operate di proposito dal reclamante al sistema di sorveglianza elettronica. Di conseguenza nei rilevati tre lassi di tempo la sorveglianza di RE 1 è venuta meno, così che non è stato possibile accertare il rispetto del programma impostogli. Ciò costituisce una violazione delle condizioni e dei regolamenti applicabili in concreto, che autorizzano l'autorità competente a sospendere rispettivamente a interrompere l'esecuzione della pena tramite sorveglianza elettronica ex art. 13 del Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.\nDi conseguenza la decisione qui impugnata merita di essere tutelata.\n5. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto della sua difficile situazione economica, sono poste a carico del reclamante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}