{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-128_2012-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111114&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c620a5524942e55af4ddb9d9bbeff07f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. 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Il modem registra i segnali prodotti dal braccialetto e li trasferisce al sistema operativo centrale che gestisce il programma di sorveglianza. Esso permette quindi di verificare il rispetto del programma stabilito, in modo particolare gli orari di partenza e di rientro al proprio domicilio della persona interessata.\n3. Nel caso concreto, in buona sostanza, l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative in data 13.03.2012 ha formalmente deciso di interrompere l'esecuzione tramite sorveglianza elettronica di complessivi 205 giorni di detenzione (quale pena detentiva sostitutiva) con effetto dal 28.02.2012, e ha disposto di eseguire i rimanenti 165 giorni in regime ordinario, avendo, a suo dire riscontrato \"palesi e gravi violazioni durante l'esecuzione di pena\", segnatamente lunghe interruzioni di corrente elettrica, che hanno di fatto reso impossibile la sorveglianza per alcuni periodi di tempo, a suo parere, dovute a manomissioni intenzionali da parte del reclamante.\nRE 1, in questa sede, esclude invece qualsiasi manomissione da parte sua dell'apparecchiatura della sorveglianza elettronica.\n4. 4.1.\nSecondo il programma settimanale di base per il periodo compreso dal 19.01.2012 al 4.06.2012 RE 1 deve rimanere al suo domicilio dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 6.00 e dalle ore 6.30 alle ore 19.00 deve essere al lavoro; nei giorni di sabato e domenica egli deve trovarsi al proprio domicilio dalle ore 18.00 alle ore 13.30, mentre che dalle ore 14.00 può beneficiare di tempo libero ed uscire di casa, ma deve farvi rientro al più tardi entro le ore 17.30.\n4.2.\nIn concreto, in base ai rapporti evento in atti, che riportano i dati registrati dal sistema operativo centrale, è accertato che al modem installato al domicilio del reclamante è mancata la corrente elettrica dal mercoledì 15.02.2012 ore 13.52 al lunedì 20.02.2012 ore 9.38, dal giovedì 23.02.2012 ore 15.18 alla domenica 26.02.2012 ore 23.35 come pure dal lunedì 27.02.2012 ore 16.31 al martedì 28.02.2012 ore 9.35.\nEssi fanno inoltre stato di ulteriori brevi interruzioni di corrente elettrica, che, segnatamente per quelle precedenti il 15.02.2012 per la loro corta durata, non sono state considerate dalla competente autorità quali violazioni.\n4.3.\nIl reclamante nell'audizione dell'8.03.2012 ha sostenuto che \"il problema è unicamente tecnico, le valvole saltano a causa di riscaldamenti elettrici, di regola dopo un giorno al massimo mi accorgo e ripristino la corrente. Faccio presente che già dall'inizio ho informato il signor __________ di questo possibile problema. L'unica volta che mi sono accorto che le luci del modem erano spente ho avvisato. È impossibile che dal 15 al 20 febbraio non ci fosse la corrente e neanche dal 23 al 26 febbraio\" (verbale 8.03.2012, p. 1). Dichiarazioni queste che egli ha ridimensionato nel suo gravame per quanto riguarda i tempi di interruzione, asserendo che a causa del riscaldamento elettrico, vi sarebbero stati di tanto in tanto dei picchi di corrente che avrebbero fatto \"saltare\" le valvole così che \"ovviamente se non sono presente queste interruzioni possono variare da qualche minuto a qualche ora\" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2).\nOra, ritenuto che RE 1, come visto sopra, in base al programma settimanale deve obbligatoriamente trovarsi in casa in qualsiasi giorno della settimana, almeno nella fascia oraria tra le ore 19.30 e le ore 6.00 (nel fine settimana addirittura tra le ore 18.00 e le ore 13.30), nella seconda metà di febbraio e dunque in pieno inverno, è impossibile che egli non si sia accorto immediatamente, o quantomeno la sera stessa, delle surriferite (accertate) interruzioni di corrente (e quindi anche della luce e del riscaldamento) avvenute su più giorni e, in due casi, pure estese al fine settimana. Egli peraltro nella sua audizione si è limitato a negare categoricamente le interruzioni di corrente avvenute su più giorni senza fornire al proposito una giustificazione, mentre nel suo gravame ha soltanto fatto riferimento a brevi manchi di corrente durati da qualche minuto a qualche ora.\n"}