{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-128_2012-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111114&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c620a5524942e55af4ddb9d9bbeff07f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. 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Per quanto riguarda la Divisione della giustizia a tenore dell'art. 5 cpv. 1 REPM essa è \"l'autorità competente\" o \"l'autorità di esecuzione\" a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del regolamento.\nLa Divisione della giustizia - e per essa l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, attivo dall'1.01.2011 e da cui dipende - è in modo particolare l'autorità competente ad occuparsi della procedura in materia di espiazione della pena tramite gli arresti domiciliari in base al Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, in vigore dal 16.07.2004 (art. 5 ss.).\nTutte le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano ex art. 12 cpv. 1 LEPM nella competenza del giudice dell'applicazione della pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, sono a tenore dell'art. 12 cpv. 2 LEPM direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.\n1.2.\nCon il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.\nLa persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.3.\nIl gravame inoltrato il 29.03.2012 contro la decisione 13.03.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative notificata il 20.03.2012 è quindi tempestivo.\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.\nRE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.\nIl reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nIl condannato ad una pena privativa della libertà di breve durata (da 20 giorni a 12 mesi) può essere autorizzato ad eseguire la pena nella forma degli arresti domiciliari se, in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti, risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 1 e 2 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004).\nLa Divisione della giustizia controlla l'esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca sul luogo di domicilio del condannato (art. 12 del medesimo Regolamento). Se egli non rispetta le condizioni fissate o non si dimostra motivato durante l'esecuzione agli arresti domiciliari la Divisione della giustizia può sospendere la sua applicazione (art. 13 cpv. 1 del medesimo Regolamento).\nLa sospensione e l'interruzione degli arresti domiciliari possono ugualmente essere ordinate per ragioni non direttamente imputabili al condannato. In casi gravi l'interruzione può essere decisa senza preavviso (art. 13 cpv. 4 e 5 del medesimo Regolamento).\nIn caso di interruzione degli arresti domiciliari, la pena residua viene eseguita in regime ordinario o di fine pena (art. 14 cpv. 2 del medesimo Regolamento).\n"}