{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-128_2012-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111114&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c620a5524942e55af4ddb9d9bbeff07f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. 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Esso ha altresì disposto che \"verrà inviata al condannato una diffida (in quanto scaduta infruttuosamente la scadenza fissata per il 28.02.2012), con un ultimo termine di pagamento, per l'importo di Fr. 400.-. Tale importo viene ora considerato come costo per i 40 giorni di sorveglianza elettronica effettuati (Fr. 10.- al giorno). Le successive rate inviate a suo tempo, essendo la sorveglianza interrotta, non sono da pagare\" (decisione 13.03.2012, p. 4). Infine ha escluso la possibilità per il reclamante di eseguire, tramite sorveglianza elettronica, un'ulteriore precedente pena detentiva di 95 giorni (corrispondente a 90 aliquote giornaliere di CHF 120.-- ciascuna oltre CHF 500.-- di multa non pagate) pronunciata il 13.05.2009 dalla Pretura penale di Bellinzona (DA __________).\nRiepilogati i fatti, tale autorità ha ritenuto che le constatate tre (lunghe) interruzioni di corrente dell'apparecchiatura di sorveglianza elettronica (descritte al considerando in fatto e.) sarebbero da ricondurre a una manomissione intenzionale da parte del reclamante, onde rendere di fatto impossibile la sorveglianza per un periodo di tempo.\nNe sarebbe prova il fatto che durante l'esecuzione di pena tramite braccialetto sarebbero stati sostituiti in due occasioni (il 20.02.2012 e il 22.02.2012) due modem installati al domicilio di RE 1, che si sarebbero in seguito rivelati perfettamente funzionanti. Ciò varrebbe anche per il terzo modem.\nInoltre in data 28.02.2012, rilevata un'interruzione di corrente, quest'ultima sarebbe stata ripristinata un minuto dopo che il responsabile della sorveglianza sarebbe giunto davanti alla porta d'entrata del domicilio del reclamante e avrebbe suonato il campanello.\ng. Contro tale decisione insorge davanti a questa Corte RE 1 con esposto 29/30.03.2012.\nIn maniera generale sostiene di non aver avuto alcuna ragione valida per manomettere il modem, essendo sempre state esaudite le sue richieste di permesso.\nCon riguardo alla visita di controllo del 28.02.2012 precisa di non aver potuto aprire immediatamente la porta dopo il suono del campanello, in quanto stava facendo il bagno e avrebbe impiegato del tempo per rivestirsi e percorrere il corridoio sino all'uscio. Inoltre, a suo dire, non avrebbe potuto sapere l'identità della persona all'entrata, siccome la videocamera posta all'esterno\nservirebbe solo \"da deterrente in quanto ho subito parecchi furti\" mentre lo spioncino sarebbe danneggiato sin dall'inizio della locazione.\nAsserisce che prima della sua audizione dell'8.03.2012 nessuno mai gli avrebbe comunicato l'esistenza di sospette manomissioni, nemmeno in occasione del disinserimento del modem di data 28.02.2012, che ha interrotto l'esecuzione tramite braccialetto elettronico. Così che, circa la sostituzione di ben tre modem, egli avrebbe sempre pensato trattarsi di apparecchi difettosi.\nAssevera inoltre di aver più volte segnalato malfunzionamenti e/o difetti ai modem installati al suo domicilio.\nInfine sostiene di aver segnalato sin dall'inizio dell'esecuzione delle interruzioni di corrente varianti \"da qualche minuto a qualche ora\" da ricondurre a un sovraccarico della corrente - che quindi \"salterebbe\" - essendo il riscaldamento in parte elettrico.\nh. Con osservazioni 5/10.04.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha in particolare rilevato che i problemi tecnici riferiti da RE 1 sarebbero stati unicamente legati al modem installato il 20.02.2012 e disinstallato poco dopo. Lo stesso sarebbe stato sostituito, al fine di escludere tali problemi, visto il perdurare della mancanza di corrente dal 15.02.2012, ma in realtà l'apparecchio sarebbe risultato funzionante e il manco di corrente conseguente a una manomissione esterna.\nHa altresì evidenziato che una mancanza di corrente di qualche minuto o qualche ora conseguente al problema delle valvole non metterebbe a rischio la sorveglianza, grazie alla presenza delle batterie, mentre quelle di 6 giorni (dal 15.02.2012 al 20.02.2012) e di 4 giorni (dal 23.02.2012 al 26.02.2012) sì. Esclude in questo caso che il reclamante possa essere rimasto al buio per una decina di giorni.\ni. Delle ulteriori argomentazioni e dello scritto di replica 23/24.04.2012 di RE 1 si dirà - laddove necessario - nei considerandi che seguono.\nin diritto\n1. 1.1.\nIl Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.\nIl Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, nonché ha apportato delle modifiche - pure entrate in vigore l'1.01.2011 - al Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM) del 6.03.2007 (già in vigore dal 9.03.2007)."}