{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-128_2012-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111114&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c620a5524942e55af4ddb9d9bbeff07f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. 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Competenza CRP. condizioni per l'esecuzione in forma degli arresti domiciliari\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 29/30.03.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1,\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 13.03.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, con cui ha ordinato l'interruzione della sorveglianza elettronica e il proseguimento dell'esecuzione della pena in regime ordinario (inc. UIPA __________); |\nrichiamate le osservazioni 5/10.04.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, concludenti per la reiezione del gravame, nonché lo scritto 25/26.04.2012 con cui detto Ufficio comunica di rinunciare all'inoltro di osservazioni di duplica;\nrichiamate altresì le osservazioni di replica 23/24.04.2012 di RE 1, in cui si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con decreto d'accusa 1.03.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico RE 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna (corrispondenti a complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'500.--, che pure in caso di mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 15 giorni. Ciò in quanto egli è stato ritenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (DA __________).\nb. Con decreto d'accusa 7.12.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico il reclamante, ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, è stato condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna (per complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'000.--, che, pure in caso di mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (DA __________).\nc. Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento delle suddette pene pecuniarie e multe, le stesse sono state convertite in 205 giorni di pena detentiva dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, che, nel contempo, il 9.12.2011 ha incaricato la gendarmeria di Bellinzona di provvedere alla riscossione delle pene pecuniarie e multe, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento \"l'interessato dovrà essere accompagnato e trasferito al Penitenziario di Lugano - La Stampa per eseguire la pena\" (mandato di accompagnamento 9.12.2011).\nd. In data 14.12.2011 RE 1 ha richiesto telefonicamente all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, l'espiazione delle pene mediante braccialetto elettronico.\nDi conseguenza, ai fini organizzativi, egli è stato convocato una prima volta per il 20.12.2011, a cui però egli non si è presentato.\nHa fatto seguito una nuova convocazione, per il 3.01.2012, corredata da diffida secondo cui \"in caso di mancata presenza, l'esecuzione di pena tramite sorveglianza elettronica non potrà essere eseguita e verrà emesso immediatamente un mandato d'accompagnamento\" (convocazione 22.12.2011). Audizione questa che, su richiesta del reclamante, è stata successivamente posticipata al 10.01.2012.\nIn tale incontro l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative - esperite le formalità per l'espiazione dei 205 giorni di pena detentiva nella forma degli arresti domiciliari, mediante, tra l'altro, la stipula di un contratto - ha ammesso formalmente il reclamante al beneficio di tale forma di esecuzione, stabilendo l'inizio al 19.01.2012 e il termine all'11.08.2012 e la somma di CHF 1'370.- quale partecipazione ai costi del braccialetto a carico del reclamante.\ne. Constatata un'interruzione di corrente al modem installato al domicilio del reclamante in tre periodi (dal 15.02.2012 ore 13.52 al 20.02.2012 ore 9.38; dal 23.02.2012 ore 15.18 al 26.02.2012 ore 23.35 e dal 27.02.2012 ore 16.31 al 28.02.2012 ore 9.35), con decisione supercautelare 29.02.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene \"vista la presenza di presunti problemi tecnici non definiti durante l'esecuzione di pena\" ha sospeso la sorveglianza elettronica a partire dal 28.02.2012 per tempo indeterminato.\nSentito in data 8.03.2012 dal responsabile della sorveglianza elettronica del suddetto Ufficio, in quanto sospettato da quest'ultimo di aver manomesso in più di un'occasione l'apposita apparecchiatura, il reclamante ha escluso nel modo più assoluto di aver volontariamente staccato la corrente elettrica, onde rendere impossibile la sorveglianza per alcuni periodi di tempo. Egli ha asserito di non aver avuto alcun valido motivo per compiere un tale atto e ha piuttosto ricondotto le interruzioni segnalate dal sistema ad un problema tecnico, segnatamente, a suo dire, i riscaldamenti elettrici farebbero di tanto in tanto saltare le valvole per un sovraccarico, cagionando delle interruzioni di corrente."}