8.In conclusione questa Corte rileva che se non ci fosse stato il divieto di reformatio in pejus previsto dall’art. 391 cpv. 2 CPP, il criterio di esclusione ex art. 430 CPP sarebbe stato applicato anche alle spese legali. Ci si chiede infatti perché il magistrato inquirente non abbia escluso anche la rifusione di tale posta di danno. 9.Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Spese e tasse di giustizia sono poste a carico dell’avv. RE 1, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. 2.