7.2. Nella presente fattispecie il procuratore generale nella decisione impugnata ha negato la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 430 CPP, in quanto, nel caso specifico, l’avv. RE 1 “ha oggettivamente violato, con negligenza grossolana, i propri doveri di funzionario dirigente di __________, sottoscrivendo addirittura un contratto neppure letto e omettendo di assumere la benché minima informazione sui contenuti degli accordi che concludeva (con firma vincolante) a nome di un ente di diritto pubblico” (decisione 22.3.2012, p. 2). A ragione.