L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova, o rende almeno verosimile, che, a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (quali ad esempio perquisizioni, sequestri, ecc.) o per il solo fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità. Lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (N. SCHMID, Schweizerische