7.1. La riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1231). L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova, o rende almeno verosimile, che, a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (quali ad esempio perquisizioni, sequestri, ecc.) o per il solo fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità.