6.1. La valutazione del danno economico si fa secondo le regole applicate in materia di responsabilità civile. La prova del nesso di causalità tra la procedura penale ed il danno economico non deve essere sottoposta ad esigenze troppo elevate. Ci si limiterà dunque all’alta verosimiglianza (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 41). Il danno economico ai sensi dell’art. 429 CPP può essere così composto: incapacità di guadagno; il caso particolare della perdita di salario o di rendite in caso di detenzione prima del giudizio; danno al futuro economico e altri elementi del danno economico.