In siffatte circostanze ed alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che confermare la conclusione alla quale è giunto il procuratore generale, avendo lo stesso accordato una tariffa oraria di CHF 300.--/ora, vista la complessità della fattispecie, in luogo dell’usuale tariffa di CHF 250.--/ora (la differenza restando a carico dell’avv. RE 1). 5.4. La decisione impugnata va pertanto confermata per quanto attiene la rifusione delle spese legali. 6. RE 1 chiede inoltre la rifusione di un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (cfr. art. 429 cpv. 1 lit. b CPP).