Non si capisce invero a che atto corrisponde la posizione “redatto lettera al Ministero pubblico” del 10.1.2010 di 210 min. Considerato, come riportato sopra, che il reclamante non precisa tali aspetti e non fornisce alcun riferimento alla nota d’onorario nonché agli atti procedurali in questione, e visto come vi sia un divieto di reformatio in pejus (art. 391 CPP), questa Corte ritiene giustificato confermare la decisione del procuratore generale e ammettere un dispendio orario di 3 ore, in luogo delle 7 ore e 15 min postulate. 5.3.2. 5.3.2.1. Anche per quanto attiene la tariffa oraria esposta di CHF 400.--/ora, la tesi del reclamante non merita accoglimento.