Le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale, e ciò anche se RE 1 è lui stesso di formazione avvocato. Peraltro, l’esigenza di una difesa nei casi che possono compromettere l’esercizio di una professione sottoposta ad autorizzazione è stata ancora di recente ribadita dal TF (cfr. decisione TF 1B_605/2011 del 4.1.2012). Nella fattispecie la presenza di un difensore esterno ai fatti e non coinvolto come lo stesso avv. RE 1, era pertanto necessaria, ritenuto come gli interessi di quest’ultimo avrebbero potuto essere colpiti in misura importante.