In ambito penale, ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007). Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007].