Secondo la giurisprudenza sviluppata fino al 31.12.2010, dalla quale come detto non v’è motivo di scostarsi, la necessità della presenza di un difensore nasceva quindi quando gli interessi dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore. In ambito penale, ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007).