ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l’imputato assolto ha diritto innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op.