4.4. Anche in caso di riduzione/esclusione dell’indennizzo non v’è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al 31.12.2010. Prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta in data 1.1.2011, era l’art. 319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità poteva essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto. Questa norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora CRP in applicazione dell’art. 44 cpv.