Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o non dell’ordinamento giuridico (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 2 e riferimenti). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).