4.2. Come nel diritto della responsabilità civile, esistono dei casi, tre previsti dal CPP, di esclusione o di riduzione dell’indennità e della riparazione del torto morale. Le ipotesi previste dall’art. 430 CPP sono esaustive (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 1). Il primo caso (lit. a.) permette di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato.