RE 1 va dunque ritenuto imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato a’ sensi dell’art. 429 cpv. 1 CPP. Lo stesso ha quindi diritto a ottenere un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento del danno economico e della riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale. 4. 4.1. Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (a.); l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (b.);