2.2. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1231; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, p. 829 n. 1804; N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 21;