Il reclamante ritiene che tale norma, secondo la dottrina più autorevole, parla di comportamenti processuali e non il semplice fatto di raccontare bugie o il rifiuto di collaborare. In siffatte circostanze, lo stesso ritiene che nessun rimprovero di tale genere gli può essere addebitato, non avendo “alcuna colpa sia per l’apertura del procedimento, avviato da un esposto di __________ del 14 settembre 2009 e che ha dovuto subire, a partire dall’interrogatorio iniziale durato 18 ore, sia per il seguito del procedimento, nel quale ha adempiuto a tutte le richieste di comparizione del magistrato, senza mai nulla eccepire od obiettare” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 9).