Per quanto riguarda le altre poste di danno, l’avv. RE 1 contesta la conclusione alla quale è giunto il procuratore generale, sostenendo che lo stesso avrebbe stravolto il senso dell’art. 430 CPP rifiutando l’indennizzo in quanto l’imputato avrebbe provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale. Il reclamante ritiene che tale norma, secondo la dottrina più autorevole, parla di comportamenti processuali e non il semplice fatto di raccontare bugie o il rifiuto di collaborare.