Ritiene che proprio la complessità della fattispecie richiedeva specifiche conoscenze di carattere economico, al fine di poter impostare una corretta difesa dell’avv. RE 1, ciò che a suo dire giustifica un saggio orario di CHF 400.--. Per quanto riguarda le altre poste di danno, l’avv. RE 1 contesta la conclusione alla quale è giunto il procuratore generale, sostenendo che lo stesso avrebbe stravolto il senso dell’art. 430 CPP rifiutando l’indennizzo in quanto l’imputato avrebbe provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale.