il previsto atto procedurale richiedeva pertanto una conoscenza assolutamente approfondita di tutti gli atti del procedimento allora disponibili, allorché il qui reclamante (ed il sottoscritto patrocinatore) in corso di inchiesta ovviamente non avevano avuto accesso agli atti concernenti altri prevenuti (...); pertanto la richiesta di riconoscimento di un dispendio di 7 ore ed un quarto viene integralmente mantenuta” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 3-4). Contesta parimenti la riduzione del saggio orario da CHF 400.-- a CHF 300.--, precisando che la prassi utilizzata dall’allora Camera dei ricorsi penali, ed avallata dal TF, fissa una tariffa oraria minima, ma non una massima.