Per quanto riguarda il risarcimento delle spese legali, il reclamante non contesta in questa sede la prima riduzione operata dal magistrato inquirente circa alcuni atti di assistenza legale antecedenti l’avvio degli atti di indagine nei suoi confronti (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 3). In merito alla riduzione della seconda posta di spesa legale, circa un intervento di patrocinio precedente un’istanza di abbandono da 7 ore a 3 ore, RE 1 sostiene che “all’epoca si trattava di presentare una richiesta che fosse fondata in fatto ed in diritto, il che presuppone il riesame integrale di tutto il fascicolo processuale, che era ed è assai voluminoso e complesso, (...):